La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. P.M. è stata condannata alla pena di giustizia dal GIP di Firenze con sentenza del 30.11.2007, per abuso dei mezzi di disciplina nei confronti di otto minori nati nel (OMISSIS) e di lesioni personali (lieve tumefazione in regione frontale sinistra giudicata guaribile in quattro giorni; ma con le aggravanti ex art. 61 c.p., n. 2 e 11), per fatti del (OMISSIS), consumati nella qualità di insegnante di scuola materna. La Corte d'appello con sentenza del 5.7-3.9.2010 ha dichiarato estinto i reati per prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle parti civili costituite. Le prove a carico della P. sono consistite, secondo quanto risulta dalle due sentenze di merito, principalmente nelle dichiarazioni rese dai minori, in sede di incidente probatorio, e nelle dichiarazioni dei genitori al dibattimento. Avverso l'articolata sentenza d'appello ricorrevano i difensori fiduciari, per conto dell'imputata, evidenziando la permanenza dell'interesse a pronuncia totalmente assolutoria per le confermate statuizioni civili, delle quali chiedevano contestualmente la sospensione per una serie di motivazioni poi evidentemente respinte.