E’ manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 4 della legge sull’aborto: il giudice a quo non è chiamato a decidere, né ad esprimere la propria volontà unitamente alla donna, in merito all’interruzione della gestazione, pertanto la norma non si applica nel giudizio di rimessione. Al giudice tutelare, nelle ipotesi ove l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia, ovvero non possa essere espresso, è affidato il compito di “autorizzazione a decidere”, che non si configura quale potestà co-decisionale. Da ciò discende che la decisione risulta rimessa “soltanto alla responsabilità della donna