Non si è tenuto conto del percorso di recupero intrapreso dalla madre con il sostegno dei suoi familiari e con il manifestato desiderio di prendersi cura della figlia. Dalla lettura delle norme della legge sull’adozione (artt. 8 e 15 l. n. 184/2003) si ricava che lo stato di adottabilità viene dichiarato quando sia accertata la persistenza della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a porvi rimedio, da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado. Si ribadisce che lo stato di adottabilità deve essere considerato come rimedio ultimo per ovviare allo stato di abbandono e non per assicurare condizioni di vita migliori, comparando le condizioni di vita del minore presso gli affidatari e quelle che spetterebbero al minore nella famiglia d'origine.