Il Tribunale di Karlsruhe (Germania) Sez . Famiglia, ha ritenuto accogliere il ricorso del padre e pertanto ordinare il rimpatrio del minore, di età inferiore agli anni due, ritenendo che per il minore, ai sensi dell'art. 13, co. 1, Conv. Aja 1980, non sussistano pericoli fisici o psichici dovuti al rientro. Tra l'altro non dimostrato dalla controparte.