Anche nelle unioni di fatto, si può realizzare l'illecito della violazione degli obblighi di assistenza familiare, per cui il convivente ha diritto al risarcimento del danno. La violazione degli obblighi familiari obbliga il responsabile al risarcimento del danno. Tale illecito è configurabile anche all'interno delle unioni di fatto. Anche il convivente, pertanto, può agire per il risarcimento laddove siano violati gli obblighi di corretezza, fedeltà e solidarietà. Al riguarso la Cassazione ha precisato che l'intensità dei doveri derivanti dal vincolo coniugale non può non riflettersi sulla fase precedente il matrimonio, imponendo alle parti un obbligo di lealtà, correttezza e solidarietà (Cassazione, sentenza del 20 giugno 2013, n. 15481). La violazione dei diritti fondamentali della persona è altresì configurabile all'interno di una unione di fatto, che abbia caratteristiche di serietà e stabilità, tenuto conto che tali diritti sono irrinunciabili, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.