In una causa di separazione la pronuncia di addebito e quella di risarcimento del danno possono coesistere, “considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza 8862/2012, accogliendo il ricorso di una moglie contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona che le aveva negato sia l’assegno (riconosciuto solo alle figlie) che il risarcimento del danno.