Nonni, zii e diritto di visita ai nipoti minori
Tribunale per i minorenni di Milano decreto 25 marzo 2011
Avv. Maria Martignetti
di Roma, RM
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Secondo il Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 25 marzo 2011, pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, ed a fortiori di affidamento o collocamento, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti. Si precisa al riguardo che il riconoscimento di detta posizione giuridica trova il suo limite nel tipo di procedura, essendo ammissibile solo in quelle volte alla verifica dell'esercizio della potestà, ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c.; quest'ultimo contemplando anche i parenti tra i legittimati al ricorso (e non in quelle ex art. 317-bis c.c. volte a determinare le modalità di affidamento dei figli minori).
Fatto
Il presente procedimento necessitava della compiuta generalizzazione dei minori e dei loro genitori, richiesta dal Giudice delegato con provvedimento del 13.12.2010 ed effettuato dalla Procura ricorrente il 10.2.2010. Il ricorso era motivato dalla relazione sociale dell'Ospedale S. … di Como presso il quale era stata ricoverata la ... il 10.12.2009 con diagnosi di "trauma cranico non commotivo, con presenza di ematoma in sede frontale e sopraccigliare, presenza di graffi e morsi da persona HIV +, frattura di costa emitorace, prognosi di 45 giorni". B. di anni 16, figlio del primo marito, è affetto da sindrome autistica, mentre ..., di anni 4, è figlio del …, in carico da diversi anni presso il SERT di Como, il CPS ed il reparto di malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. La donna si trasferiva dunque presso la madre, M. P., in Lurago d'Erba. Il 21.1.2010 si costituiva la .... Il 12.2.2010 ………………… ., i primi due nonni paterni ed i secondi zii paterni, di …., ricorrevano a questo Ufficio chiedendo di ripristinare e regolamentare i propri rapporti con il minore, a loro dire interrotto arbitrariamente dalla ... a seguito del suo allontanamento di casa successivo ad un evento "increscioso e drammatico" della donna col ..
Il 18.12.2010 venivano sentita la .. ed il ...
Il Collegio osserva
Va innanzitutto valutata la ammissibilità dell'intervento spiegato dagli ascendenti e dai collaterali naturali, precisando ed in parte modificando l'orientamento precedentemente espresso da questo Ufficio. Secondo l'opinione negativa "dall'art. 30 Cost. non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi ..... Tale equiparazione ..... riguarda fondamentalmente il rapporto che si instaura tra il genitore che ha provveduto al riconoscimento ..... ed il figlio stesso. I rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore ..... non trovano riferimenti nella Carta fondamentale e restano quindi estranei all'ambito di operatività dell'invocato parametro" (cfr. Corte Cost., sent. 532/00). La "debolezza" della posizione giuridica degli ascendenti nella famiglia naturale è dimostrata anche dai plurimi disegni di legge presentati per ovviare a ciò e l'opinione tradizionale ritiene che gli avi naturali non abbiano una posizione giuridicamente garantita in ragione dell'inciso - "il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto" - contenuto nel c. 1 dell'art. 258 c.c. La giurisprudenza di legittimità, pronunziandosi sulla frequentazione degli avi legittimi e ed i loro ascendenti, ha chiarito che "non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Cost., art. 29" (Cass., sent. 9606/1998).
Fatte queste premesse è comunque possibile esprimere alcuni rilievi di segno contrario alla opinione negativa. Ed infatti, una lettura sistematica dei tre commi dell'art. 258 c.c. - c. 1 "il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto"; c. 2 "L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto"; c. 3 "Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa ..... Le indicazioni stesse devono essere cancellate" - unitamente considerazione della cautela con cui il legislatore del 1975 introdusse finalmente una disciplina della filiazione naturale, fanno ritenere che la limitazione del c. 1 sia solo volta a tutelare il genitore biologico che non effettui il riconoscimento e tale opinione si basa anche sulla progressione dei commi: si ribadisce che l'eventuale riconoscimento produce effetti solo riguardo a chi lo effettua, si indica cosa non deve contenere l'atto di riconoscimento e che valore - nullo - hanno le eventuali dichiarazioni vietate ed infine, se questi meccanismi dovessero fallire, si puniscono i funzionari distratti. Una differenziazione tra la tutela giuridica tra i nipoti legittimi e quella dei nipoti "naturali" sarebbe, inoltre, ingiustificatamente discriminatoria, sia alla luce del progressivo avvicinamento tra i due status operato dalla giurisprudenza e dal legislatore proprio sulla scorta del materiale costituzionale e pattizio, sia alla luce dei principi della L. n. 54/2006. Siccome il giudice è tenuto "in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo malgrado sia mutato il quadro normativo di riferimento, a ritenere il significato più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo a tal fine ricorso, oltre che al criterio letterale e logico, anche a quello sistematico" (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 31 magio 1989, n. 717), a giudizio di questo Collegio deve essere riconosciuta esistente una posizione giuridicamente protetta dal diritto vigente nella relazione tra ascendenti e nipoti figli di coppia non coniugata. Tale posizione non assume la consistenza del diritto soggettivo ma del c.d. interesse legittimo di diritto privato, per cui, pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, ed a fortiori di affidamento o collocamento, "il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti" (Tribunale minorenni Roma, 7 febbraio 1987, in Dir. fam. pers., 1987, 2, 741; Cass. viv., sez. I, sentenza 17 gennaio 1996 n. 364, in Giust. Civ. mass., 1996, 75; Tribunale minorenni L'Aquila, 13 febbraio 1998, in Giust. Civ., 1999, I, 290; Cass. civ., sez. I, sentenza 25 settembre 1998 n. 9606, in Giust. Civ., 1998, I, 3069; Trib. minorenni Messina, decreto 19 marzo 2001, in Dir. fam. pers., 2001, 4, 1524; Trib. minorenni Bologna, decreto 15 maggio 2006); in maniera sostanzialmente simile si è pronunziata anche la giurisprudenza dei Tribunali ordinari relativamente ai figli legittimi ("è inammissibile la richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza avente ad oggetto la tutela del diritto di visita dei nipotini minori, in pendenza del giudizio di separazione personale tra i coniugi, nel quale la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta , neanche se esperita a mezzo di intervento volontario, ai parenti" (cfr Trib. Nola, sentenza 18 novembre 2002, in Giur. Napoletana, 2003, 197) e la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, sent 16 ottobre 2010 n. 22081), orientamento che questo Tribunale ha più volte fatto proprio ( da ultimo, decreto dell'1.10.2010, proc. N. 3491/2009 R.G.).
Occorre però precisare che il riconoscimento della posizione giuridica predetta trova il suo limite nel tipo di procedura, essendo ammissibile solo in quelle volte alla verifica dell'esercizio della potestà, ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. - quest'ultimo contemplando anche i "parenti" tra i legittimati al ricorso - e non in quelle ex art. 317-bis c.c. volte a determinare le modalità di affidamento dei figli minori.
Va invece dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 21.1.2010 dalla --. poiché esso è volto alla determinazione delle modalità di esercizio della potestà genitoriale, negli aspetti anche economici, poiché la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori.
La situazione, già di per sé preoccupante per la grave violenza subita dalla …. e per le condizioni personali del --., necessita di maggiori approfondimenti, anche per valutare la condotta degli ascendenti paterni di .. che non solo hanno descritto in termini riduttivi il rimarchevole episodio da cui è scaturita la interruzione dei loro rapporti con il nipote ma hanno,a dire della ..., affermato che "i panni sporchi si lavano in famiglia", cambiando la serratura di casa ed impedendo il rientro della .. Quest'ultima, dal canto suo, ha convissuto con il …. nonostante i gravi comportamenti di costui e finanche a fronte delle allucinazioni dell'uomo, per cui anch'ella va limitata nella potestà sul figlio ..., che va affidato all'Ente comunale e mantenuto presso la madre. L'ente provvederà agli incarichi di cui al dispositivo.
Nulla è emerso allo stato circa ... per cui nulla va disposto come limitazione della potestà, procedendosi però agli atti istruttori di cui in dispositivo.
PQM
Visti gli artt. 330 s.s. c.c., sentito il P. M., provvisoriamente pronunziando affida il minore ... all'ente comunale tenuto per legge, allo stato individuato nel Comune di Como, affinchè: - effettui, anche accedendo alla documentazione in possesso degli altri enti pubblici e con la collaborazione loro e degli altri enti comunali eventualmente interessati, approfondita indagine psicosociale su ---. ed i loro genitori, nonché su -----------------------.; mantenga --. presso la madre; regoli, secondo le modalità più opportune, i rapporti di --. con il padre e con i parenti paterni che ne facciano richiesta; Fornisca ad entrambi i minori ogni sostegno ritenuto utile; Riferisca al Giudice delegato entro mesi sei, salva maggiore urgenza, a mezzo fax (024672316); prescrive ad entrambi i genitori di .. di collaborare a quanto effettuato dai servizi sociali; ordina l'acquisizione di copia del certificato penale e dei carichi pendenti di ….. a cura della Cancelleria; dichiara inammissibile il ricorso presentato da ... con atto di costituzione del 21.1.2010 manda la Cancelleria per la notificazione del decreto ------------------------
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2011
Il Giudice Estensore dr. Gennaro Mastrangelo
Il Presidente dr.ssa Marina Caroselli
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