Il coniuge che ha una nuova convivenza, consolidata nel tempo anche con la procreazione di un figlio, perde il diritto a vedersi assegnata la casa coniugale. La pronunzia in oggetto prende le distanze dal precedente orientamento in materia di assegnazione della casa coniugale, la cui decadenza non veniva data per scontata ed automatica nel momento in cui fosse sorta una nuova convivenza, dovendosi valutare se la casa coniugale fungesse ancora da habitat per il figlio minore o meno.