Il carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire solo su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l'avente diritto non contragga un nuovo matrimonio. Né la nascita di una figlia può considerarsi idonea a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.