Il creditore che assume l’iniziativa ai fini della dichiarazione di fallimento non deve, necessariamente, essere munito di titolo di natura giudiziale. L’accertamento della qualità di creditore, ai fini della sussistenza e della valutazione della legittimazione, può essere fatto, dal tribunale, con deliberazione sommaria, in via incidentale. La mancanza di tale qualità, e di conseguenza della esistenza del credito, non può essere sopperita dalla esistenza di altri crediti e di altri indici di insolvenza. In seguito alla soppressione dell’iniziativa d’ufficio, l’esistenza di debiti della società, come affermato dal tribunale nella decisione in oggetto, devono essere valutati distintamente rispetto al requisito della esistenza del credito del ricorrente.