La nullità della procedura prefallimentare travolge tutto il successivo giudizio, senza nessuna eccezione. A chiarirlo la sesta sezione della Cassazione che in un’ordinanza ha spiegato che la procedura prefallimentare non può paragonarsi a un processo di cognizione ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria. Questa fase mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, di modo che la conseguente sentenza positiva costituisce essa stessa il punto di avvio per il giudizio di cognizione. Ne consegue che la nullità della procedura prefallimentare “travolge tutti gli atti consequenziali, ivi incluso il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza relativa e il giudizio di secondo grado”, con obbligo per il giudice, nell’ipotesi di una nuova fase procedimentale prefallimentare, di fare riferimento solo alle situazioni attuali senza poter contare su fatti riferibili alla precedente procedura.