Esdebitazione: requisito del soddisfacimento parziale dei creditori
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24214/2011
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 1516 volte dal 03/01/2012
Per ottenere l'esdebitazione, è sufficiente il pagamento parziale anche di un solo creditore (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24214/2011). La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, ai fini dell'ammissione al beneficio dell’esdebitazione, di cui all'articolo 142 della Legge fallimentare, il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso. Pertanto, è sufficiente che sia pagato, al termine della procedura fallimentare, anche solo una parte dell'intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 novembre 2011, n. 24214).
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