L’art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta La parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio i è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.