FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMMEDIATA ESECUTIVITA' PER I CAPI CONDANNATORI - CONFIGURABILITA'- Sentenza del 29 luglio 2011 n.16737
Corte di Cassazione I Sez. Sentenza n. 16737 del 29 luglio 2011
Avv. Fabio Cornacchia
di Roma, RM
Letto 919 volte dal 30/08/2011
La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 85 articoli dell'avvocato
Fabio Cornacchia
-
Reato di Stalking non compatibile con una relazione in atto.
Letto 410 volte dal 12/07/2013
-
Infanticidio, la Cassazione allarga la nozione di abbandono morale e materiale.
Letto 373 volte dal 20/06/2013
-
Droga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppo.
Letto 196 volte dal 11/06/2013
-
Guida in stato di ebbrezza - Sì ai lavori socialmente utili in alternativa alla sospensione condizionale.
Letto 1521 volte dal 15/05/2013
-
STUPEFACENTI - Droga, custodia cautelare in carcere solo se la pericolosità è fuori della norma.
Letto 289 volte dal 08/05/2013