Va nominato l'amministratore di sostegno all'anziano benestante che ha difficoltà a gestire il suo patrimonio.
Corte di Cassazione Civile n. 16770/2012 Sez. I del 2/10/2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
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La ratio dell'Istituto è volta a salvaguardare l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonchè, ad impedire interventi invasivi sulla sua vita e sulla sua attività. Va da sè l’esclusione dell’amministrazione di sostegno, ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio; la possibilità, per il soggetto, a causa della complessità di gestione, di farsi aiutare da persone di maggior competenza, eventualmente con gli strumenti del mandato e della rappresentanza, ma in piena e totale autonomia, circa la valutazione se utilizzare o meno tali aiuti, e sulla scelta di questi.
Svolgimento del processo.
Con Ricorso in data 22.9.2006, A. G. e A. L. chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno in favore della cugina A. E. .
Questa si costituiva e chiedeva rigettarsi il Ricorso.
Il Giudice tutelare di Milano provvedeva alla nomina, con Decreto in data 7.7.2009.
Proponeva reclamo A. E. .
La Corte di Appello di Milano, con Decreto rigettava il reclamo.
Ricorre per Cassazione l'A.
Nessun’altra parte ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
Con un unico, articolato motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 404 c.c., in conformità, al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.
Si può in linea di principio consentire con le argomentazioni sviluppate in ricorso: la ratio dell'istituto, è volta a salvaguardare, per guanto possibile:
- l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonchè ad impedire interventi invasivi sulla sua vita e la sua attività;
- l’esclusione, dunque, dell’amministrazione di sostegno, ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò ovviamente anche in caso di avanzata età del soggetto e di notevole consistenza del suo patrimonio;
- la possibilità, per il soggetto, a causa della complessità di gestione, di farsi aiutare da persone di maggior competenza, eventualmente con gli strumenti del mandato e della rappresentanza, ma in piena e totale autonomia, circa la valutazione se utilizzare o meno tali aiuti, e sulla scelta di questi.
Nella specie, peraltro, pur dando atto nella CTU che l'A. era lucida ed orientata e allo stato francamente “non circonvertibile”, il ricorso tace su alcune circostanze di fatto che indicano alcuni limiti: cadute intellettive, confusioni ricorrenti nell’A. .
Il Giudice a quo, infatti, si riferisce ad alcune cadute di memoria: l'A. dichiarava di essere contitolare di conti con una vicina ma ciò non rispondeva al vero; era caduta in confusione, non mostrando di conoscere esattamente il rapporto di valore lira-euro, riteneva di aver versato al difensore Euro l0000, mentre risultavano corrisposti Euro 36000. Lo stesso CTU aveva riscontrato nell'A. alcune cadute nei calcoli più complessi e aveva consigliato la nomina dell'amministratore per la gestione straordinaria del patrimonio.
Si tratta di valutazioni di fatto, non controllabili in questa sede.
In sostanza la ricorrente, al di là delle enunciazioni di principio astrattamente condivisibili, finisce per contestare profili e valutazioni di fatto, presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sorretto da motivazione congrua e non illogica.
Va rigettato il motivo, in quanto infondato, e, conseguentemente, il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita alcun'altra parte privata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; a norma dell'art. 52 D.L. l96/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti.CONDIVIDI
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