Tizia cita in giudizio la madre Caia, la sorella Sempronia e il marito di quest'ultima Mevio per sentire dichiarare la nullità del testamento pubblico (c.d. testamento olografo) del padre, poichè redatto senza la presenza di 4 testimoni e, altresì, privo dell'ora della sottoscrizione. In primo grado il Tribunale annullava il testamento olografo. La Corte d'Appello, presso la quale Tizia impugnava la decisione di primo grado, confermava quest'ultima. Tizia, allora, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte precisa che l'art. 603, 3^ comma, del codice civile stabilisce che "Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio". A sua volta, l'art. 606 del codice civile stabilisce che "Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’ azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie". Pertanto, alla luce delle norme del codice civile sopra richiamate, i Giudici con l'ermellino osservano che la mancanza dell'ora della sottoscrizione del testamento olografo non rientra tra i casi di nullità previsti dall'art. 606 del codice civile sopra citato ma, in virtù dell'elencazione di cui al disposto dell'art. 603, 3^ comma, del codice civile cit., possono essere oggetto dell' azione di annullamento da parte di chiunque vi abbia interesse - che si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di esecuzione del testamento medesimo -. I Giudici aggiungono che il testamento olografo è un negozio dalla forma solenne, la cui funzione è quella di garantire " la genuinità, la serietà e la ponderatezza dell'atto, data la sua importanza sul piano sociale, cosicchè non è consentito valutare come irrilevante, ai fini della validità del testamento, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi dei diversi tipi di testamento previsti dall'ordinamento in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, sovrapponendo così al dato legislativo un criterio sostanzialistico inevitabilmente arbitrario ". Alla luce di quanto sopra detto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8366 depositata il 25 maggio 2012, ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando ad un'altra sezione della Corte d'Appello. Roma, 27 agosto 2012 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA