Con la successione ereditaria si verifica una comunione pro quota che consente agli eredi, in ogni momento, salvo le diverse disposizioni richiamate dall’art. 713 del codice civile, di chiedere la divisione. I soggetti legittimati ad agire sono naturalmente tutti i coeredi ed è necessario che al giudizio partecipino tutti, per cui si verifica un litisconsorzio necessario. Alla divisione giudiziale si ricorre quando i coeredi non riescono a trovare un accordo sulla spartizione dei beni e pertanto si tende a far partecipare al giudizio tutti i possibili eredi, compreso il concepito. Il primo comma dell’art. 715 individua alcuni degli impedimenti alla divisione tra cui appunto la presenza di un figlio concepito ma non ancora nato, o la pendenza di un giudizio di accertamento sulla legittimità o sulla filiazione naturale del soggetto che sarebbe chiamato a succedere. Vero è che, come evidenziato, che l’art. 715 c.c. prevede una serie di rimedi alternativi al blocco della divisione ereditaria. Il secondo comma della disposizione prevede, infatti, che l’autorità giudiziaria possa ugualmente, anche in presenza degli impedimenti menzionati, autorizzare la divisione, adottando opportune cautele. Le precauzioni di cui si parla possono essere individuate in cauzioni o garanzie o prudenziali accantonamenti, che possono essere utilizzati per integrazioni successive secondo l’esito della domanda di accertamento di filiazione naturale. In definitiva, con le opportune cautele, la divisione doveva essere autorizzata poiché l’incertezza riguardava una sola quota ereditaria, quella del figlio del de cuius da dividersi tra i nipoti legittimi eventualmente in concorso con la nipote naturale.