In una divisione ereditaria, in mancanza di contestazione sulla consistenza delle quote, il sorteggio è il criterio ordinario di assegnazione che non può formare oggetto impugnazione una volta chiesto dalle parti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 30 agosto 2012 n. 14713, decidendo su di un caso di successione fra due sorelle che dopo anni avevano chiesto venisse sciolta la comunione ereditaria in parti uguali delle sostanze paterne. Per la Suprema corte “in ipotesi di quote uguali, il metodo di assegnazione per sorteggio sancito dall’articolo 729 del codice civile, pur non potendosi ritenere tassativo, costituisce certamente l’opzione normale che può essere disattesa solo in presenza di valide ragioni, delle quali il giudice deve dare puntualmente conto”. E, nel caso di specie, siccome “non erano state ritenute sussistenti esigenze che consigliassero l’attribuzione diretta di una o entrambe le quote …il punto rilevante era solo quello di accertare se le quote dei singoli condividenti fossero da considerarsi uguali”. Secondo la Corte va dunque affermato il principio per cui “a fronte della non contestazione della valutazione della consistenza delle quote, deve farsi riferimento al sorteggio quale criterio ordinario per garantire il più possibile l’imparzialità in sede di attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti”, tanto più ricorrendo in questo caso anche un accordo tra le parti sulla scelta del sorteggio.