E’ valida la donazione impugnata per incapacità del donante se non si prova che al momento dell’elargizione il disponente era assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, e non solo in uno stato di generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà. Presidente Spadone – Relatore Mazzacane Pm Sgroi – conforme – Ricorrente D. F.