Nel caso di specie, il giudice di merito respinge l’opposizione al matrimonio avanzata dal pubblico ministero con riferimento alle nozze programmate tra un signore ultraottantenne ed una donna più giovane di una trentina d’anni. Infatti, il Tribunale osserva che non è dato riscontrare nel caso affrontato i presupposti costitutivi  della incapacità naturale dell’uomo, tale da impedirne il matrimonio. In realtà, non si è rilevata alcuna patologia qualificabile come infermità mentale o un’eventuale incidenza di tale patologia sulla capacità del malato di autodeterminarsi  verso il matrimonio. Ecco dunque il rigetto del ricorso: la sola incapacità a contrarre matrimonio risulta quella stabilita dall’art 85 del codice civile che riguarda l’interdetto, tanto da risultare proprio l’interdizione l’unica causa impeditiva del matrimonio.