“L’effettiva instaurazione della comunione fra i coniugi comporta il riconoscimento della validità di un vincolo il cui difetto genetico è limitato proprio alla concorde esclusione della realizzazione della comunità coniugale”. Con questa motivazione il Tribunale di Foggia, sentenza 19 giugno 2012 n. 856, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva l’accertamento della simulazione di matrimonio sostenendo di aver contratto il vincolo unicamente per far conseguire la cittadinanza italiana ad un extracomunitario sulla base di un accordo simulatorio che escludeva la “comunione materiale e spirituale”. Secondo il tribunale, invece, dalle testimonianza risultava che dopo la celebrazione delle nozze i due avevano convissuto senza interruzione per un mese presso l’abitazione della donna, dove l’uomo si era trasferito portando con sé i propri effetti personali. “Né - prosegue la sentenza - è stato dedotto alcunché per qualificare quella fra gli sposi come mera coabitazione: ad es. non è stato mai sostenuto che fra i due non vi fossero rapporti sessuali”, non solo, le abitudini di vita erano quelle tipiche di una famiglia, dalla camera da letto comune alle visite dei parenti o alla preparazione dei pasti ecc. Si ricade dunque nell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 123 del codice civile, dove si nega l’azione di simulazione trascorso un anno oppure, ed è questo il caso, quando si sia verificata la convivenza dei coniugi (ancorché in pendenza del termine di cui prima), costituendo essa “un fatto di per sé idoneo a superare od elidere il pregresso accordo simulatorio”. Con riguardo poi alla durata di suddetta convivenza, il tribunale chiarisce che essa richiede “l’instaurazione di un minimo di consortium vitae”, e a questo proposito cita un precedente del tribunale di Messina che ritenne sufficiente un periodo di soli quattro giorni. L’importante, conclude il giudice, “è che si tratti di una vera e propria convivenza accompagnata dall’esercizio effettivo dei diritti e dall’adempimento degli obblighi che formano il tipico contenuto del rapporto coniugale, essendo insufficiente la mera coabitazione”.