Anche nel caso in cui una delle due parti abbia taciuto al giudice la sua infedeltà non è possibile dar luogo alla revocazione per dolo processuale della sentenza di separazione tra coniugi. E’ questo il principio che può essere ricavato dalla sentenza 10 aprile 2012, n. 5648 della Cassazione in una causa di separazione. Il dolo processuale può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria, impedendo al giudice l’accertamento della verità. Tale situazione non si realizza nel caso di silenzio su fatti decisivi della controversia o di mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.