La relazione intrecciata da uno dei coniugi su internet non è di per se solo elemento sufficiente per addebitare a questi la fine del matrimonio, qualora manchi la prova che la storia virtuale sia stata la causa del fallimento del matrimonio. Per la pronuncia di addebito non basta, secondo la sentenza in commento, la sola violazione dei doveri coniugali ma occorre verificare se la trasgressione..