Il principio secondo cui può disporsi l’assegnazione di parte della casa ad un coniuge e parte all'altro, quando l'abitazione coniugale sia agevolmente divisibile in due unità immobiliari autonome e distinte, non è applicabile nel caso in cui risulti pregiudicato l’interesse dei minori, che si troverebbero, loro malgrado, a convivere in una situazione di potenziale conflittualità tra i genitori.