Il giudice competente per la modifica delle condizioni di separazione non è necessariamente lo stesso giudice che ha emesso la sentenza di separazione o il decreto di omologa. La legge n. 80/2005 ha introdotto nell’ambito della separazione (e del divorzio) una diversa competenza territoriale per la proposizione del ricorso: il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o in mancanza il luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Con questa previsione si è voluto privilegiare il foro rispetto al quale il rapporto con i coniugi appariva essere più stretto. Il criterio introdotto dalla riforma è stato considerato manifestamente irragionevole, poiché nella maggior parte dei casi, ancor prima dell’introduzione del ricorso, la residenza comune è cessata. Il principio interpretativo individuato nel decreto del Tribunale di Milano, è che ai fini della competenza occorre valorizzare il criterio della prossimità geografica, ossia il foro che sia più strettamente collegato alle parti nel momento in cui si instaura il giudizio.