Mantenimento: non basta l'astratta capacità lavorativa a far venir meno l'assegno
Corte di Cassazione, n. 28938/2017
Avv. Monica Carrettoni
di Modena
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L'attitudine del coniuge al lavoro, in ambito di assegno di mantenimento a seguito di separazione, assume rilievo solo se è pervenuta un'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa retribuita. Pertanto, il partner onerato dall'assegno potrà eccepire la capacità lavorativa dell'altro, beneficiario, soltanto se è subentrata concretamente una possibilità di lavoro che va provata .
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