la Cassazione stabilisce che in tema di assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.Si tratta della sentenza 9-27 dicembre 2011, n. 28870 rilasciata nello stesso giorno in cui la stessa Cassazione ha stabilito che l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio anche se lavora e percepisce un reddito proprio. In realtà, i due casi sono basati su presupposti diversi anche se riconducibili alla situazione di disagio lavorativo in cui versano i singoli.