Non vi è violazione dell'obbligo matrimoniale se l'abbandono della casa coniugale è determinato dalla mancanza di una appagante e serena intesa sessuale. Nel caso di specie, l'ex marito evidenziava come tali problematiche fossero da imputare alla donna, la quale si presentava indisponibile e priva di recettività. I giudici di legittimità non sono stati di questo avviso. Di conseguenza, chi lascia il coniuge, non vivendo con lui un rapporto «sereno e appagante», non rischia di vedersi addebitata dal giudice la colpa della separazione.