La pronuncia di addebito, chiariscono i Giudici, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 del codice civile pone a carico dei coniugi, essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Ma, proprio quando il tradimento è particolarmente offensivo nei confronti dell’altro coniuge, perché magari si realizza attraverso una relazione extraconiugale stabile, allora, dà luogo ad una violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà che, «determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale».