Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenza del 21 settembre 2012, n. 16089 La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale non è causa di addebito se non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale. La legge, infatti, non individua nessun dovere di procreare all’interno del matrimonio, trattandosi di una libera scelta della coppia e del singolo. Perciò, il tradimento del marito non può essere giustificato dal rifiuto della moglie di concepire.