La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva. La conferma di questo principio di diritto arriva dalla prima Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2093 depositata lo scorso 28 gennaio 2011.