Cass. civ. Sez. Unite, 02/08/2011, n. 16862 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE Litispendenza PROCEDIMENTO CIVILE Procedimento civile GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione in generale - Pendenza di lite davanti a giudice straniero - Litipendenza internazionale - Procedimento di separazione personale dei coniugi ex art. 150 e seg. cod. civ. - Procedimento per la sospensione della comunione domestica ex art. 175 cod. civ. svizzero - Litispendenza - Configurabilità - Fondamento In tema di litispendenza internazionale, tra il procedimento di separazione personale, previsto dagli artt. 150 e seg. cod. civ. ed il procedimento, vertente tra le stesse parti, per la sospensione della comunione domestica, di cui all'art. 175 cod. civ. svizzero, vi è identità di "petitum" e di "causa petendi", posto che anche quest'ultimo procedimento mira ad autorizzare i coniugi a vivere separati ed abilita il giudice a stabilire i contributi pecuniari dell un coniuge nei confronti dell'altro; a prendere le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche, nonchè quelle nell'interesse dei figli. Nè rileva che il codice civile svizzero contempli anche un vero e proprio procedimento di separazione coniugale, perchè esso, non necessario per chiedere il divorzio, non ha effetti sostanzialmente diversi rispetto a quelli che derivano dal provvedimento giudiziale di sospensione della comunione domestica, eccezion fatta per la separazione dei beni. (Dichiara giurisdizione) Cass. civ. Sez. Unite, 02/08/2011, n. 16862 PARTI IN CAUSA H. c. D. FONTI CED Cassazione, 2011 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 150 REGCE 22/12/2000, n. 44/2001, art. 27