Come è possibile ottenere che la separazione sia addebitata al coniuge che tradisce l’altro?
Tribunale di Monza 25.10.18
Avv. Luigi Carlo Cardillo
di Agrate Brianza, MB
Letto 153 volte dal 12/07/2019
Solo raramente i giudici pronunciano una separazione con l'addebito. In questo caso il marito ha tradito la moglie, in corso di causa è stata data la prova del tradimento ed il marito non ha contestato di avere un’amante, e quindi il giudice ha disposto a carico del marito l’addebito della separazione con conseguente condanna alle spese giudiziali. La moglie era assistita del nostro Studio Legale.
I) La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, la circostanza che i coniugi vivano separati da tempo attestano che è senza dubbio venuta meno la loro comunione materiale e spirituale, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
II) La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l’addebito della separazione al marito, deducendo che il rapporto coniugale è entrato in crisi a causa del comportamento del coniuge, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. La ricorrente ha allegato, in particolare, che MARITO ha mostrato distacco affettivo e disinteresse materiale e morale nei confronti del coniuge e del figlio, li ha umiliati, denigrati e insultati in più occasioni, non ha collaborato e non ha prestato assistenza materiale e morale nei di loro confronti, ha posto in essere comportamenti aggressivi nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio, a far data dal mese di febbraio 2015, ha intrapreso una relazione extraconiugale con ……………………… e ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso la nuova compagna.
MARITO ha contestato le circostanze poste dalla controparte a fondamento della domanda di addebito, deducendo di avere sempre supportato economicamente il figlio e di avere fornito assistenza materiale e morale alla moglie, specie durante la malattia di quest’ultima e che l’unione matrimoniale è entrata in crisi a far data dall’anno 2006, in conseguenza del rifiuto della moglie di partecipare alle spese domestiche e successivamente di provvedere alle incombenze domestiche; ha dedotto di avere intrapreso la relazione extraconiugale, in quanto esasperato dalla situazione familiare, caratterizzata da rapporti tesi e difficili con la moglie e il figlio.
Osserva, in proposito, il Collegio, con precipuo riguardo alla dedotta violazione del dovere di fedeltà, che la relazione extraconiugale di MARITO con ……………. trova conferma nella documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), la cui valenza probatoria non è stata contestata nel presente giudizio dal resistente. A ciò occorre aggiungere che lo stesso resistente non ha contestato la circostanza della relazione extraconiugale con ………………, posta dalla controparte a fondamento della domanda di addebito, ma ha, tuttavia, dedotto che essa è stata la conseguenza di una preesistente crisi fra i coniugi già irrimediabilmente in atto al momento della instaurazione della relazione extraconiugale.
Come è noto, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. Civ., 14.2.2012, n. 2059; Cass. Civ., 7.12.2007, n. 25618).
Orbene, MARITO, se, da un lato, non ha contestato la relazione extraconiugale con …………, dall’altro lato, non ha offerto alcun elemento di prova a dimostrazione della sussistenza di una preesistente crisi fra i coniugi già irrimediabilmente in atto al momento della instaurazione della predetta relazione extraconiugale, non avendo articolato istante istruttorie a tale riguardo.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la crisi dell’unione coniugale discenda dalla relazione extraconiugale instaurata dal resistente con ……………, di guisa che la separazione deve essere addebitata a MARITO, per violazione del dovere di fedeltà.
III) Con precipuo riguardo al figlio ……….. (nato il ……1996), la ricorrente ha dedotto che FIGLIO è uno studente universitario; per contro, MARITO ha allegato che egli è economicamente indipendente, in quanto svolge attività di ripetizioni scolastiche. Tali allegazioni è, tuttavia, rimasta del tutto indimostrata, non avendo il resistente offerto prova dell’effettivo svolgimento di tale attività da parte del figlio né dei compensi percepiti da tale attività.
Dal che ne discende che il FIGLIO deve ritenersi non economicamente indipendente.
La casa coniugale, sita in …………….., Via …………..n. …, va , dunque, assegnata a MOGLIE, quale genitore convivente con il figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Né a tale riguardo assume giuridico rilievo la deduzione del resistente, secondo cui risulta l’immobile adibito a casa coniugale è di proprietà (per la quota di 3/4 ) di terzi (segnatamente, del di lui padre ……..) e concesso in comodato d’uso gratuito allo stesso resistente e non nell’interesse della famiglia in data anteriore alla instaurazione del presente giudizio.
Invero, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è volto a tutelare esclusivamente l'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. Civ., 26.1.2006, n. 1545; Cass. Civ., 24.7.2007, n. 16398; Cass. Civ., 21.1.2011, n. 1491; Cass. Civ., 29.9.2016, n. 19347) e i relativi presupposti sono l’esistenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente convivente con l'assegnatario; la stabile abitazione dell’immobile da parte dell’assegnatario, la destinazione dell’immobile a “luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare" (cfr. Corte Civ., Sez. Un. 13603/2004), la sussistenza di un preesistente titolo idoneo al godimento e la insussistenza delle condizioni sopravvenute ostative alla assegnazione ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (cfr. Cass. Civ., 14.2.2012, n. 2103; Cass. Civ., 7.8.2012, n. 14177; Cass. Civ., 22.7.2015, n. 15367).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico fra le parti che l’immobile di ………… è stato destinato alle esigenze familiari, come si desume altresì dai certificati di residenza anagrafica che attestano la abitazione ininterrotta di MARITO, MOGLIE e il figlio FIGLIO in detto immobile, alla data del 5.3.2015. E’, altresì, pacifico fra le parti che il figlio FIGLIO, maggiorenne ed economicamente indipendente coabita in detto immobile con la madre.
Dal che ne discende la sussistenza dei presupposti, nel caso di specie, per far luogo alla assegnazione della casa coniugale a MOGLIE, quale genitore convivente con il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
Priva di rilievo ai fini del presente giudizio è la deduzione del resistente secondo cui il comodato gratuito prevedeva esclusivamente la destinazione alle esigenze dello stesso MARITO e non già alle esigenze della famiglia.
Invero, non vi è prova in atti del contratto di comodato intercorso fra le parti – atteso che il doc. 9 fasc. resistente consta di una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata ai fini fiscali – e in ogni caso da detto documento emerge che l’immobile è stato concesso in comodato a MARITO, che “l’ha adibito a propria abitazione principale”, nell’anno 1993, vale a dire nell’anno del matrimonio con MOGLIE; parimenti, non vi è prova in atti che il proprietario …………., per tutto il lungo periodo trascorso a far tempo dalla celebrazione del matrimonio fra le parti (avvenuta in data 22.51993), abbia sollevato obiezioni o contestazioni all’utilizzo dell’immobile da parte del figlio ……. per le esigenze della famiglia. In ogni caso, ogni deduzione relativa al diritto del proprietario sull’immobile adibito a casa coniugale è estranea al presente giudizio e dovrà essere dedotta in altro giudizio, avente ad oggetto la pretesa restitutoria del comodatario ai sensi dell’art. 1809 c.c.
IV) Per quanto concerne le questioni economiche, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.
MOGLIE non svolge attività lavorativa e percepisce una pensione, pari a Euro 544,00 mensili su dodici mensilità (doc. 36 fasc. ricorrente). E’ titolare di valori mobiliari per un importo complessivo di Euro 70.310,00 alla data del 30.6.2016 (doc. 38 fasc. ricorrente).
MARITO ha allegato che ella svolge attività lavorativa non regolarizzata, ma tale circostanza non è risultata adeguatamente dimostrata.
Il teste ……………… si è limitato a riferire genericamente che “So che la MOGLIE lavora ma non so dove; lo so in quanto abito a …………. e l’ho visto personalmente; ho visto la MOGLIE che va a lavorare, a …………, in Via ………... Quando io ero in giro, mi è capitato di vedere la macchina della MOGLIE parcheggiata tante volte in via ……………, ma non sono in grado di dire esattamente il condominio, perché in quella zona ci sono molti condomini. La macchina che vedevo io era una Panda ……….. Questo è avvenuto negli anni precedenti la morte di mia moglie, mia moglie è morta il ……….e in particolare è avvenuto quando MOGLIE aveva una Panda ……., poi una Panda …. e anche una ……… che io le avevo regalato. Io uscivo sia la mattina che il pomeriggio e poteva capitare che la vedessi una o due volte la settimana nella zona di cui ho già detto, ma poteva capitare anche che io non passassi di là e non la vedessi”, aggiungendo che “Io dopo il 2012 l’ho ancora vista e la vedo quando faccio la strada per andare al cimitero. So che MOGLIE andava a fare pulizie, come ha sempre fatto; so che durante la vita matrimoniale MOGLIE ha sempre fatto lavori di pulizia, ma non so esattamente le date” (cfr. verbale udienza del 14.2.2017) e, comunque, la circostanza dallo stesso riferita in ordine al lavoro domestico di MOGLIE risale quanto meno all’anno 2012.
Il teste …………………………… ha riferito che “So che in passato MOGLIE svolgeva lavori domestici in quel condominio; ribadisco di averla vista più volte in passato, ma non sono in grado di dire se andasse nel condominio per amicizia o per lavoro” (cfr. verbale del 14.2.2017).
Parimenti, il teste ……………… ha dichiarato che “Non mi risulta che MOGLIE svolga lavori di pulizia nel condominio di cui mi si dice (…) Non mi risulta e mi sembra abbastanza difficile, perché prima delle malattie so che lavorava in una impresa di pulizie e dopo le malattie non ha la forza fisica per lavorare; io stessa le ho chiesto personalmente un aiuto domestico per me e per la madre che vive in casa con me e mio marito, ma lei non è stata in grado” (cfr. verbale del 14.2.2017).
MARITO è socio di ……………………….. & C. s.a.s., che è stata messa in liquidazione con atto del …...2018.
E’ stato cointestatario con il padre …………. di un conto corrente, intrattenuto con Banca ………….. e chiuso alla data del ….2015, nell’ambito del quale, nel periodo dal ………. al …….. (data di estinzione) sono state contabilizzate entrate per Euro 150.363,00 (dovute in gran parte al rimborso titoli per Euro 109.334,76) e uscite per Euro 160.571,00, nonché di un conto titoli, per un controvalore alla data del ………. di Euro 150.439,74 (cfr. relazione della Guardia di Finanza Gruppo di Sesto San Giovanni depositata in data 11.4.2018).
Vive con la compagna e, dunque, non affronta spese di abitazione.
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio di confermare la misura del contributo di MARITO al mantenimento del figlio, in Euro 220,00 mensili – come concordato dalle parti in udienza presidenziale – oltre al 50% delle spese straordinarie, indicate in dispositivo.
V) Per quanto concerne l’assegno di mantenimento del coniuge, osserva il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto, che MOGLIE dispone di risorse finanziarie (pensione e patrimonio mobiliare) per provvedere al proprio mantenimento. Dal che ne discende che non sussistono i presupposti per riconoscere a MOGLIE un contributo al proprio mantenimento; il contributo fissato in sede presidenziale va, dunque, revocato con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza.
VI) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di MARITO, al quale è stata addebitata la separazione.
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