Cassazione: i nonni non possono astenersi dal testimoniare nella causa di separazione del figlio
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 0512.2011 n. 45311
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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Tizio e Caia avviano il procedimento di separazione. Durante il processo, vengono citati come testimoni i genitori di Tizio, in merito ad episodi di presunti maltrattamenti subiti da Caia durante il matrimonio. Tuttavia, i due testimoni dichiarano che non erano a conoscenza dei maltrattamenti in questione. Vengono denunciati per il reato di falsa testimonianza, previsto dall'art. 372 cod. pen. In primo grado, il Tribunale dichiara di non doversi procedere nei confronti degli imputati, motivando la decisione con la circostanza che - pur riconoscendo sussistente la condotta scritta - nella fattispecie trova applicazione l'art. 249 cod. proc. civ., che prevede la facoltà di astensione dei testimoni (non comunicata ai genitori di Tizio). Il PM ricorre in Cassazione, deducendo che nel novero dei soggetti che possono esercitare la facoltà di astensione ai sensi dell'art. 249 cod. proc. civ. non rientrano i prossimi congiunti, nè nel caso di specie può essere invocata l'esimente prevista dall'art. 384, 1^ comma, cod. pen. - che prevede i casi di non punibilità -, perchè è evidente la riferibilità del danno allo stesso soggetto agente. La Suprema Corte osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, l'incapacità a testimoniare (che legittima la facoltà di astensione) ricorre nell'ipotesi in cui il testimone ha un interesse - giuridico, non di mero fatto - che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio ex art. 246 cod. proc. civ. (sull'argomento si citano, ex multis, Cass. 16/06/2003 n. 9650, Cass. 27/06/2008 n. 26005, Cass. 31.10.2008 n. 40975). Nel caso di specie, non vi era un interesse giuridico tutelabile in capo ai genitori di Tizio - che non potevano avere alcun interesse ad intervenire nel processo di separazione tra Tizio e Caia -. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di primo grado per un nuova deliberazione in base al principio sopra menzionato. SENTENZA CASS. PEN. 05.12.2011 N. 45311 Roma, 14 dicembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA
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