La casa coniugale va assegnata - di norma - al genitore con cui il figlio minore convive, pur se per un periodo quel genitore non vi abbia abitato, sempre che entrambi i genitori avevano comunque destinato quella casa ad abitazione familiare. FONTI Corriere del Merito, 2013, 6, 594 Cass. civ. Sez. II, 21/03/2013, n. 7214 L.L. c. M.G. POSSESSO IN MATERIA CIVILE Tutela possessoria in genere La pacifica distinzione tra la convivenza more uxorio e il rapporto coniugale non comporta che in una unione libera, che tuttavia abbia assunto i caratteri di comunità familiare, il rapporto del soggetto con la casa destinata ad abitazione comune, ma di proprietà dell'altro convivente, si fondi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l'ospitalità, anziché sul negozio a contenuto personale alla base della scelta di vivere insieme e di instaurare un consorzio familiare, come tale anche socialmente riconoscibile. FONTI