Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5876 APPELLO CIVILE - MATRIMONIO E DIVORZIO Nel procedimento di appello, nel rito camerale di cui all'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970 l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale. E' nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la pronuncia di secondo grado recante il diniego di concessione del richiesto assegno divorzile espressamente fondato su fatti nuovi, evidenziati dal coniuge mediante il deposito di documenti oltre il termine all'uopo assegnato dal Giudice, pur in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione svolta dalla difesa dell'altro coniuge, e ciò senza che all'udienza camerale lo stesso Giudice abbia in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio mediante il rinvio dell'udienza medesima.