Per i giudici di legittimità, quell’intollerabilità della convivenza, rilevabile alla luce di parametri soggettivi di valutazione, risulta essere “un fatto psicologico squisitamente individuale” che deve necessariamente essere riferito alla “formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno alla vita dei coniugi”. Dunque, la Cassazione con tale pronuncia ribadisce, in riferimento al controllo giurisdizionale sulla intollerabilità della convivenza tra coniugi, tanto la necessità di un apprezzamento giudiziario oggettivo dei fatti generatori della suddetta incompatibilità, quanto una valutazione ed un sguardo apertamente soggettivo alla disaffezione ed al distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi. (da altalex)