Il difensore che abbia svolto attività di assistenza, anche soltanto formale, a favore di entrambi i coniugi nel procedimento di separazione è considerato difensore di entrambi i coniugi anche in assenza di una prova del conferimento formale dell'incarico. L'assistenza, anche solo formale, a favore di entrambi i coniugi nel corso del giudizio di separazione è sufficiente per far scattare il divieto sancito dall'art. 51, primo canone, del codice deontologico forense del 17 aprile 1997, divieto ora ripresto dall'art. 68, quarto comma, del codice deontologico forense attualmente vigente. In questa sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono ritornate su un tema di particolare rilievo in ambito deontologico, ossia il divieto per il difensore dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale di assistere uno dei coniugi in successivi procedimenti relativi ai medesimi rapporti familiari; divieto espressamente stabilito dall’art. 51, primo canone, del codice deontologico forense del 1997 (ora testualmente ripresto dall'art. 68, quarto comma, del nuovo codice deontologico forense). Nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che tale divieto opera anche nel caso in cui l'avvocato abbia svolto attività di assistenza solo formale nei confronti di entrambi i coniugi (ad esempio, ricevendoli entrambi in studio e assistendoli in udienza); e ciò pure in mancanza di una prova effettiva del conferimento materiale dell’incarico da parte di uno dei due coniugi.