Spetta al Giudice della separazione decidere sulle questioni relative alla gestione del patrimonio del figlio.
Corte di Cassazione, Sentenza n°18686/2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 398 volte dal 13/11/2012
La Corte di Cassazione con Sentenza n°18686/2012 ha stabilito, che nel caso di controversie tra genitori in fase di separazione, relative alla potestà sul figlio minorenne, la competenza a decidere è dello stesso Giudice che si occupa della separazione. La competenza è del Tribunale dei minori solo in caso di liti tra genitori non separati e, comunque, non coinvolti in una causa in corso di separazione.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte Suprema di Cassazione si riferisce alla vicenda di una coppia in lite per la gestione amministrativa di un bene immobile, conferito al figlio minorenne, in seguito, a mezzo atto di donazione.
La Corte Suprema di Cassazione, relativamente alla competenza ha stabilito che in caso di contrasti, tra genitori con procedimento in corso di causa di separazione, ogni decisione e risoluzione in merito alla gestione patrimoniale del figlio, spetta al Giudice incaricato della separazione stessa.In precedenza il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto che la controversia dovesse essere risolta dal Tribunale dei minori.
La Cassazione al contrario, ha fatto notare che, essendo in corso una causa di separazione, doveva essere il Giudice ordinario a risolvere la questione, così come dispone l'art 790 ter del codice di procedura civile.
Allo stesso modo, secondo la Corte di Cassazione, "l'art. 155 del Codice Civile sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori e rimette al Giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo.
Tali norme sono da considerarsi speciali e, per ciò, prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 del Codice Civile che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 Cc, affida al Tribunale per i Minorenni la competenza a risolvere questioni di contrasto e di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale.
Tale norma, tra l'altro, trova applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione".
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