La Cassazione si è occupata del diritto del coniuge divorziato a percepire la pensione di reversibilità. In caso di divorzio, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità, o di quota della stessa, solo se era già titolare di un assegno divorzile disposto dal Tribunale, se non si fosse risposato, e se il rapporto da cui trae origine la pensione fosse anteriore.