Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti
Trib. Monza Sezione IV, Sent., 14-02-2012
Avv. Agnese Milianelli
di Scandicci, FI
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E' ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'obbligo degli ascendenti, di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli, ex art.148 c,c,si concretizza solo in via sussidiaria e trova ingresso, non già in quanto uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi
La domanda è fondata. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1475/10 emesso in data 4.5.2010 dal Presidente del Tribunale di Monza, La.Pa. e Na.Gi., citavano in giudizio Gu.Va. e La.Al. per ottenere la revoca dell'ordine posto a loro carico di contribuire al mantenimento della nipote As. (figlia dell'odierna opposta e del loro figlio La.Al.) nonché di corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 10.800,00 a titolo di arretrati, con riferimento ai sei anni di vita della bambina.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda; il padre della minore invece, benché ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Preliminarmente si osserva che l'attrice aveva originariamente depositato ricorso ai sensi dell'art. 148 c.c. instando per l'ottenimento di un ordine da porsi a carico di La.Al. di contribuire al mantenimento della figlia minore As. nonché di versare gli arretrati dovuti per i primi sei anni di vita della minore; in subordine la Gu. aveva richiesto la condanna degli odierni opponenti, nonni paterni di As., a contribuire al mantenimento della nipote. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 maggio 2010, nel corso della quale La.Al., padre di As., aveva dichiarato di essere disoccupato, il Presidente emetteva il decreto - oggi opposto - con il quale condannava i nonni paterni a versare, a titolo di contributo al mantenimento di As., la somma mensile di Euro 150,00 nonché la somma di Euro 10.800,00 a titolo di arretrati per gli anni pregressi.
Va innanzitutto osservato che l'art. 147 c.c., impone a entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i propri figli.
Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte l'altro con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
E' ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., si concretizza dunque solo in via sussidiaria e comunque trova ingresso non già in quanto uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi (ex pluribus: Cass. n. 3402/1995; 20509/2010; 19015/2011).
E' fatta salva la possibilità, per il genitore che adempie al proprio dovere, di convenire in giudizio l'altro genitore per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali dello stesso, di talché l'obbligazione degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - non solo è sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma va altresì intesa nel senso che ad essi non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo per il mantenimento dei figli se l'altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. 23.3.1995 n. 3402, Trib. Milano 30.6.2000, Trib. Roma 7.4.2004).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sia esclusa la possibilità, per la Gu., che svolge un lavoro a tempo indeterminato che le garantisce uno stipendio mensile netto di circa Euro 1.100,00 - 1.200,00 (e nonostante sostenga un onere locatizio di Euro 560,00), di richiedere agli ascendenti di As. un contributo, apparendo la stessa, oggi come alla data della domanda e tenuto conto delle risultanze documentali, in grado di assicurare il mantenimento della propria figlia. Ciò anche in considerazione della situazione reddituale degli opponenti i quali, a loro volta, abitano in un appartamento condotto in locazione per il quale versano un canone mensile di Euro 270,00 a fronte di un reddito complessivo di Euro 1.500,00 netti mensili (attualmente, peraltro, decurtati di un quinto a causa di un debito pregresso).
Tale considerazione vale, maggiormente, per le somme arretrate non corrisposte negli anni dal padre per il mantenimento della propria figlia; nessun obbligo può riconoscersi a carico dei genitori del debitore principale.
La natura della vertenza, la sua complessità e l'esito finale concorrono, a parere del Tribunale, a rendere equa la compensazione delle spese del giudizio nonché a respingere, per le medesime ragioni, le reciproche domande svolte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.P.Q.M.Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1475/10 emesso in data 4.5.2010 dal Presidente del Tribunale di Monza;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 9 febbraio 2012.
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