Competenza territoriale per l’inadempimento della obbligazione penalmente rilevante: l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore deve essere recapitato presso la residenza in cui il genitore affidatario abbia dovuto trasferirsi per motivi di lavoro.In caso di controversia il giudice competente è quello del luogo in cui si trova la nuova abitazione. Così i giudici della Cassazione nella sentenza 12 luglio 2011, n. 27117, con la quale è stata confermata la condanna di un padre inadempiente nei confronti del figlio che si era trasferito in altra regione con la madre.