Nel comodato, da un terzo, dell'immobile di residenza familiare, il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori, in sede di separazione o divorzio, non modifica il titolo di godimento ma lo concentra sul solo assegnatario e il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto salva la sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno