In tema di assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Sentenza 9 – 27 dicembre 2011, n. 28870 (Presidente Luccioli – Relatore Campanile) Svolgimento del processo