Il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, quanto all'an debeatur, si basa sulla verifica dell'adeguatezza dei mezzi del coniuge alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dell'impossibilità di procurarseli, fondata su valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia tra la condizione attuale e quella in cui il nucleo versava durante il matrimonio. A tale proposito, in base alla L. n. 898 del 1970, art.6, comma 9, in combinato disposto con l'art. 155 c.c., comma 6, in deroga alla rigida ripartizione dell'onus probandi, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica dell'istituto, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante, ed attingendo, sulla base del principio di acquisizione, a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio. In quest'ottica la dichiarazione dei redditi, attesa la sua funzione tipicamente fiscale, non ha valore vincolante, potendo piuttosto essere valutata discrezionalmente, e quindi disattesa alla luce della altre risultanze probatorie.