Il pagamento del mutuo può far ridurre l'assegno di mantenimento a carico dell'obbligato
Cassazione, Sezione Prima n. 15333 del 25 giugno 2010
Avv. Laura Galli
di Milano, MI
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Se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale, assegnata alla moglie separata, è legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento a favore di quest’ultima. La decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato può essere giustificato dalla circostanza dei pagamento da parte del predetto dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è adibita ad abitazione della moglie.
Svolgimento del processo
Con ricorso 10 maggio 1999 G.E. ha chiesto al Tribunale di Viterbo di pronunciare la separazione personale dalla moglie D.M.C. a causa di insuperabili divergenze caratteriali, impeditive di pacifica convivenza. Ha affermato di essere privo di reddito al contrario della moglie che invece lavorava alle dipendenza di una ditta di autotrasporti.
Regolarmente costituita, la D. ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito, il quale peraltro svolgeva attività d'informatore farmaceutico ed aveva partecipazioni in una impresa commerciale.
Il Tribunale, con sentenza 2.9.2002, ha dichiarato la separazione con addebito al G., a cui carico ha posto il contributo di mantenimento di Euro 400 mensili a favore della moglie, alla quale ha altresì assegnato la casa coniugale.
La decisione, impugnata dai G. innanzi alla Corte d'appello di Roma, è stata parzialmente riformata con sentenza n. 5448 depositata il 15 dicembre 2005.
D.M.C. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo cui ha resistito l'intimato con controricorso contenente ricorso incidentale in base a due mezzi resistiti dalla ricorrente principale.
Motivi della decisione
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto sono stati proposti avverso la medesima, decisione.
La ricorrente denuncia vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per aver la Corte d'appello, che pur ha asserito che la questione concernente il pagamento del mutuo non rappresentasse oggetto di gravame, giustificato la decurtazione dell'assegno di mantenimento in suo favore proprio a cagione del pagamento dei mutuo da parte del marito.
Quest'ultimo deduce infondatezza dei mezzo.
Il motivo è infondato.
La decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato alla ricorrente all'importo di Euro 200,00 mensili è stato giustificato dalla circostanza dei pagamento da parte del predetto dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è adibita ad abitazione della moglie. Tale argomentazione non contrasta con l'affermazione che la ripartizione del mutuo non rappresentasse questione devoluta in appello. Trattasi piuttosto di un apprezzamento di un fatto sicuramente incidente sulla determinazione del contributo, ammissibile e non sindacabile nel merito.
Il ricorso e deve perciò essere rigettato.
Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell'art. 151 c.c., e correlato vizio di motivazione, affermando che la decisione impugnata ha erroneamente statuito l'addebito della separazione a carico del G., incorrendo nel vizio denunciato per non aver considerato la possibilità che il suo allontanamento fosse non già la causa, ma l'effetto della crisi coniugale, come pur era emerso in giudizio. La stessa D. ha ammesso che egli si era allontanato perchè c'erano contrasti. Dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince la prova dei dissidio tra i coniugi a far tempo dall'(OMISSIS) e non già che la crisi sia insorta a causa del comportamento di progressivo suo distacco ed abbia poi assunto carattere insanabile a causa del suo definitivo allontanamento.
La controricorrente ne deduce l'inammissibilità.
Il motivo è inammissibile.
Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha individuato la causa e non l'effetto della crisi coniugale nel fatto che il G. aveva desunto un progressivo atteggiamento di disinteresse verso la moglie, trattenendosi fuori casa durante la notte, e finendo per allontanarsi definitivamente nell'****, il ricorrente replica confutando la fondatezza di tale ricostruzione in punto di fatto nonchè dell'apprezzamento nei merito dei fatti esaminati. Già per tale ragione inammissibile. La censura peraltro richiama senza la necessaria autosufficienza il contenuto delle deposizioni testimoniali, di cui non riproduce tenore a contenuto.
Il sindacato richiesto non può per tali ragioni trovare ingresso.
Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce violazione dell'art. 156 c.c., ed ancora vizio di motivazione. Lamenta il mancato accoglimento della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento attribuito alla D., fondata sulla disponibilità da parte di quest'ultima, peraltro comproprietaria dalla casa coniugale al 50%, di redditi propri che le consentono di mantenere il precedente tenore di vita.
La controricorrente ne deduce l'inammissibilità.
La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostante riferite, il cui apprezzamento contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione nè tanto meno all'esegesi della norma, rubricata offerta dall'organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali, ma comunque capaci d'incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E' perciò inammissibile.
Ne discende il rigetto del ricorso. ha reciproca soccombenza giustifica la compensazione Integrale delle spese del presente giudizio. (Ndr: testo originale non comprensibile).
P.Q.M.
La Corte:
riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.
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