L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, sancito in una sentenza di sepazione o divorzio, cessa con il raggiungimento dell'autosufficienza eeconomica accertata all'esito di un procedimento ex articolo 710 c.p.c. Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 del Codice di procedura civile. Conseguentemente, la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per se sole, condizioni sufficienti a legittimare, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno (Cassazione, sentenza del 4 aprile 2005, n. 6975). Se precisa che le doglianze dirette alla eliminazione o riduzione degli assegni di mantenimento disposti con la sentenza di omologazione per fatti sopravvenuti non possono proporsi con l'opposizione al precetto, ma devono essere azionate con il rimedio tipico revisionale di cui all'articolo 710 del Codice di procedura civile. Con l'opposizione al precetto sono, infatti, proponibili soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo (Tribunale di Bari, sezione seconda civile, sentenza del 18 settembre 2008, n. 2087; Cassazione, sentenza del 9 novembre 2001, n. 13872).