La convivenza di fatto dell’ex moglie e la nascita di un figlio dal nuovo partner, fanno venir meno il diritto della stessa all’assegno di mantenimento. E’ quanto disposto dal Trib. Lamezia Terme, sezione civile, nel decreto 1° dicembre 2011 (Pres. Ianni, est. Danise). Il caso riguardava l’ex marito che, a causa della convivenza more-uxorio intrapresa dall’ex coniuge con un nuovo compagno, aveva chiesto l’esenzione dall’obbligo di versarle l’assegno di mantenimento. L’ex moglie, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, conseguentemente, la conferma dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, non essendo, a suo parere, mutate le sue condizioni economiche. La domanda del ricorrente presuppone l’analisi di una vexata quaestio giuridica