E' labile il confine tra i beni personali dei coniugi e quelli della comunione legale
Tribunale di Rovigo, Sentenza 14 febbraio 2011, n. 62
Avv. Mariapia Raffaele
di Ruvo di Puglia, BA/ Noicattaro, Ba
Letto 1376 volte dal 20/04/2011
In materia di separazione coniugale, lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi si verifica ex nunc solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. In tal senso, invero, deve ritenersi improponibile la domanda di scioglimento della comunione avanzata prima della formazione del giudicato sulla separazione, atteso che il precedente provvedimento presidenziale che abbia autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ovvero il semplice fatto della separazione in sé, non produce alcun effetto al riguardo. Per ciò che concerne, in particolare, le restituzione ed i rimborsi tra i coniugi separandi, le relative domande possono proporsi solo al momento della divisione dei beni che, allo stesso modo, coincide con il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione. Sino a tal momento il coniuge amministratore dei beni comuni provvede all'amministrazione di quanto destinato al mantenimento della famiglia, senza che alcuno dei due possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza.
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