Con l'annotata sentenza la Suprema Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione. Presupposto essenziale per il diritto al mantenimento, sostiene il Massimo Giudice di legittimità è che al coniuge non sia addebitabile la separazione e che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica tra i coniugi. I giudici di merito avrebbero dovuto,pertanto, prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell’attribuzione e della valutazione di congruità dell’assegno, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti della ricorrente. Nella sentenza impugnata non si fa menzione dell’indicazione delle rispettive condizioni patrimoniali, nonché di una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi.